Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa ed i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.