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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.11. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2009  [ apri ]
22.11.
approvato

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
5-bis. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili» in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.
5-ter. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b), si dividono in:
a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
5-quater. Le spese di cui al comma 5-ter, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

Il Relatore