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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.1. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2009  [ apri ]
16.1.
approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informatico, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione di cui al primo periodo del presente comma.
2-ter. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011, le certificazioni relative al rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il «ricalcolo delle spese per funzioni» e le «esternalizzazioni dei servizi», previste dal decreto 14 agosto 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, recante le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati relativi ai predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'Interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

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Il Relatore
16.1.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informatico, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione di cui al primo periodo del presente comma.
2-ter. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011, le certificazioni relative al rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il «ricalcolo delle spese per funzioni» e le «esternalizzazioni dei servizi», previste dal decreto 14 agosto 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, recante le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati relativi ai predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'Interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

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Il Relatore