stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.56. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2009  [ apri ]
7.56.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: mese di febbraio con le seguenti: 15 novembre, secondo le modalità stabilite dalla lettera h) del comma 2, dell'articolo 10.

Conseguentemente:
all'articolo 10, comma 2, lettera
h), sostituire le parole da: I regolamenti parlamentari fino alla fine della lettera, con le seguenti: Le risorse da destinare alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dai disegni di legge collegati se non contenute all'interno dei provvedimenti medesimi sono recate dalla legge di stabilità di cui all'articolo 11 e iscritte nei fondi speciali di cui all'articolo 19, risultando precluso il loro utilizzo per finalità difformi, salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 3. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame di disegni di legge collegati che devono comunque essere:
1) presentati entro il 15 settembre ed esaminati in tempo utile a consentire alle regioni e agli enti locali di approvare i loro bilanci entro il 31 dicembre, se contenenti le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
2) esaminati entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione se diretti a concorrere al perseguimento dei saldi di finanza pubblica per l'esercizio finanziario successivo, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo;
3) esaminati anche successivamente alla data di cui al numero 2), se privi di effetti sui saldi di finanza pubblica per l'esercizio finanziario successivo, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo.
all'articolo 18, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli importi relativi ai disegni di legge collegati di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), costituiscono economie di bilancio in caso di mancato rispetto del termine di approvazione di cui al medesimo articolo 10, comma 2, lettera h),.