Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Intese intergovernative).
1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento».