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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.10. in Assemblea riferita al C. 2519-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2012  [ apri ]
1.10.

  Al comma 3, capoverso Art. 251, primo comma, sostituire le parole: alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio con le seguenti: all'assenza per esso di qualsiasi pregiudizio, solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:
   a) i genitori ignoravano il vincolo esistente fra di loro all'epoca del concepimento;
   b) uno solo dei genitori ignorava tale vincolo; in tal caso il riconoscimento può essere fatto solo da tale genitore;
   c) è stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità;
   d) uno dei genitori è divenuto tale a seguito di violenza sessuale, ai sensi degli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale; in tal caso il riconoscimento può essere fatto solo da tale genitore.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sopprimere il secondo comma;
   sostituire la rubrica con la seguente:
Riconoscimento da genitori con rapporto di parentela.