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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.13. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2011  [ apri ]
2.13.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) affermazione che ogni minore ha diritto a vivere nella propria famiglia o di essere adottato, accertato lo stato di abbandono materiale e morale e trascorso un periodo di tempo non superabile alla luce della valutazione che le sue esigenze educative ed affettive possono essere irreparabilmente pregiudicate dal ritardo. Specificazione della nozione di abbandono con riguardo alla circostanza che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia purché siano transitorie e non risolvibili o non risolte con interventi efficaci dei servizi sociali competenti;.