stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.01. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2011  [ apri ]
2.01.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Dopo il capo I del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Capo I-bis.
DEI PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI

Art. 711-bis. - (Competenza). - Per i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori, è competente il tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore. Tale competenza permane se il figlio raggiunge la maggiore età nel corso del procedimento e sussiste anche nel caso di pluralità di figli conviventi alcuni dei quali maggiorenni e non indipendenti economicamente senza loro colpa.

Art. 711-ter. - (Forma della domanda). - La domanda relativa alla regolamentazione dell'affidamento e al mantenimento è proposta con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, nonché l'indicazione dei mezzi di prova.
Nel ricorso devono essere indicate le generalità dei figli di entrambi i genitori e dei figli di ciascuno dei genitori.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei genitori davanti a sé o a un giudice togato da lui delegato, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso. Fissa altresì il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il genitore convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.
Al ricorso e alla memoria difensiva è allegata la documentazione patrimoniale, fiscale e bancaria relativa agli ultimi tre anni.

Art. 711-quater. - (Comparizione personale delle parti). - I genitori devono comparire personalmente con l'assistenza del difensore. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 707.

Art. 711-quinquies. - (Tentativo di conciliazione). - All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato a norma dell'articolo 711-ter deve sentire i genitori, prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di far loro raggiungere una soluzione concordata della vertenza.
Se i genitori raggiungono un accordo, viene redatto processo verbale recante le condizioni relative all'affidamento, al mantenimento dei figli e all'assegnazione della casa familiare.
Il processo verbale acquista efficacia con l'omologazione del collegio.

Art. 711-sexies. - (Disposizioni applicabili, poteri del giudice e ascolto del minore). - Nel procedimento disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni degli articoli 155, 155-quater e 155-sexies del codice civile.

Art. 711-septies. - (Provvedimenti temporanei e urgenti). - Se la conciliazione non riesce, il presidente o il giudice delegato, sentiti i genitori e i rispettivi difensori, riferisce al collegio il quale adotta con ordinanza, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 155 e seguenti del codice civile che reputa opportuni nell'interesse della prole, ammette le prove delegando per l'espletamento il relatore; dispone per l'audizione del minore determinandone le modalità; decide se chiedere relazione ai servizi sociali; assume ogni altro provvedimento connesso, strumentale o conseguente.
Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma può essere proposto reclamo davanti alla corte d'appello, che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
Ai provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Art. 711-octies. - (Istruttoria). - Le parti possono richiedere al collegio l'ammissione di mezzi istruttori. Il collegio decide con ordinanza sui mezzi istruttori richiesti dalle parti o dispone d'ufficio le prove ritenute rilevanti.
Il giudice può chiedere informazioni sulla situazione personale e familiare del minore ai servizi sociali territorialmente competenti.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate si applica l'articolo 155, ultimo comma, del codice civile. All'assunzione dei mezzi di prova provvede il collegio, che può anche delegare un suo componente togato anche congiuntamente ad un componente onorario.

Art. 711-novies. - (Ascolto del minore). All'ascolto del minore dodicenne o infradodicenne capace di discernimento provvede il presidente o il giudice delegato in apposita udienza.
All'udienza di ascolto possono assistere i difensori delle parti ma non le parti personalmente, salvo che il giudice non ritenga opportuna anche la loro presenza. Dell'audizione del minore è redatto processo verbale, in forma sintetica se videoregistrato.

Art. 711-decies. - (Conclusione dell'istruttoria e fase decisoria). - Assunti i mezzi di prova e ascoltato il minore, acquisito il parere del pubblico ministero, il collegio fissa un termine alle parti per il deposito della memoria e per la replica, non inferiore rispettivamente a trenta giorni e quindici giorni se le parti lo richiedono, e stabilisce la data dell'udienza davanti a sé per la discussione entro i successivi venti giorni.
Il tribunale decide con sentenza.

Art. 711-undecies. - (Garanzie). - Il giudice, con provvedimento provvisorio o definitivo, può imporre al genitore, tenuto al pagamento di un assegno perequativo all'altro genitore per il mantenimento del minore, di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi.
Il provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può, anche con provvedimento provvisorio, disporre il sequestro di parte dei beni del genitore obbligato e ordinare ai terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all'avente diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice può, su istanza di parte, disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 711-duodecies. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni in materia di affidamento). - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della podestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento e in caso di inadempienze o di violazioni si applica l'articolo 709-ter.

Art. 711-terdecies. - (Reclamo e ricorso per cassazione). - La sentenza che definisce il procedimento è reclamabile davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica a cura di parte. La corte d'appello decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La sentenza della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro sessanta giorni dalla notifica a cura di parte.

Art. 711-quaterdecies. - (Modificabilità dei provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati). - I provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati sono modificabili da parte del tribunale per i minorenni con il procedimento di cui all'articolo 710.