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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.90. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2011  [ apri ]
1.90.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 468 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 468. - (Soggetti). - La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, in favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, in favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi nonché dei discendenti dei figli naturali, comunque entro il sesto grado, dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.