stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.8. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2011  [ apri ]
1.8.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. La rubrica della sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle prove della filiazione».

1-ter. L'articolo 236 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 236. - (Atto di nascita e possesso di stato). - Il rapporto di filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile per i nati all'interno del matrimonio e con il riconoscimento per i nati fuori del matrimonio.
In mancanza dei titoli di cui al primo comma, basta il possesso continuo dello stato di figlio».

1-quater. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 237. - (Fatti costitutivi del possesso di stato). - Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che, nel loro complesso, valgano a dimostrare concrete relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In particolare, la prova della filiazione sussiste quando un soggetto, ancorché nato fuori del matrimonio:
1) abbia sempre portato il cognome del padre che lo stesso soggetto pretende di avere;
2) il padre l'abbia trattato come figlio o abbia provveduto, in questa qualità, al suo mantenimento, alla sua educazione e al suo collocamento;
3) sia stato costantemente considerato come figlio del padre che lo stesso soggetto pretende di avere nei rapporti sociali e dalla famiglia del padre».

1-quinquies. All'articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, eliminare la parola: «legittimo»;
b) al secondo comma, le parole: «la legittimità di» sono sostituite dalle seguenti: «il rapporto di filiazione a».

1-sexies. Al secondo comma dell'articolo 39 del codice civile, le parole: «la legittimità del figlio» sono sostituite dalle seguenti: «il rapporto di filiazione».
1-septies. All'articolo 240 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata» sono sostituite dalle seguenti: «Al figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata la nascita all'interno del matrimonio»;
b) le parole: «la stessa legittimità» sono sostituite dalle seguenti: «la stessa circostanza».