Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma sono aggiunte infine le seguenti parole: «e quello della madre.»;
b) al secondo comma le parole: «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre» sono sostituite dalle seguenti: «il figlio naturale assume il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre.»