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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.17. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2011  [ apri ]
1.17.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Dopo l'articolo 315 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 315-bis. Diritti del figlio. - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito, curato, ascoltato e moralmente assistito dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Le obbligazione di cui al precedente comma sono adempiute secondo quanto previsto dall'articolo 148.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, salvo che ciò sia contrario al suo interesse.
Il figlio minore ha diritto ad essere ascoltato dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale in tutte le questioni che lo riguardano e la sua opinione deve essere tenuta in considerazione.
Il figlio minore che ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le procedure, giudiziarie e amministrative, che lo riguardano. I genitori devono assecondare ed eventualmente richiedere l'esercizio di detto diritto.
Il figlio minore ha diritto di ricevere le informazioni e le spiegazioni necessarie per formarsi un'opinione; ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione e che questa venga tenuta in seria considerazione; ha diritto di essere informato sulle determinazioni che vengono assunte e che lo riguardano».