stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.13. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2011  [ apri ]
1.13.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il quarto comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il secondo genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso sia rifiutato, ricorre al giudice competente che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro 30 giorni dalla notifica, il giudice autorizza il secondo riconoscimento; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori ed urgenti al fine di instaurare la relazione salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con il provvedimento di autorizzazione al riconoscimento il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 317-bis ed al suo cognome ai sensi dell'articolo 262».