stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.10. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2011  [ apri ]
1.10. (nuova formulazione)
approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il quinto comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».