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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.10. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2011  [ apri ]
1.10.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:
2. Al capo 11 del titolo VII del libro primo del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Capo II Della filiazione naturale e della legittimazione» sono soppresse;
b) le parole: «Sezione I Della filiazione naturale» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione IV Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;
c) le parole: «1. Del riconoscimento dei figli naturali» sono soppresse.

2-bis. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso»;
c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
d) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».

2-ter. Il secondo comma dell'articolo 252 del codice civile è sostituito dal seguente: «L'eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore. Il giudice deve sentire il figlio nato fuori del matrimonio e gli eventuali figli nati all'interno del matrimonio che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età».
2-quater. L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 253. - (Inammissibilità del riconoscimento). - In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova».

2-quinquies. All'articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio»;
b) il secondo comma è abrogato.

2-sexies. All'articolo 255 del codice civile, le parole: «legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti» sono soppresse.
2-septies. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente: «Il riconoscimento instaura il rapporto di filiazione, conferisce i diritti e i doveri propri di esso e fa acquisire al figlio i vincoli di parentela di cui all'articolo 74 con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto, in linea retta e collaterale».
2-octies. All'articolo 261 dei codice civile, la parola: «legittimi» è sostituita dalle seguenti: «nati all'interno del matrimonio».
2-nonies. All'articolo 262 del codice civile, la parola: «naturale», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio».
2-decies. All'articolo 263 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'azione deve essere proposta dall'autore del riconoscimento nel termine di un anno dal riconoscimento, o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione»;
b) il secondo comma è abrogato.

2-undecies. All'articolo 264 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità da colui che è stato riconosciuto entro un anno dal compimento della maggiore età o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione»;
b) il secondo comma è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.