All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:
p) previsione che i tribunali per i minorenni richiedano ai servizi sociali competenti gli interventi di sostegno economico e sociale per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, salvo che la situazione di abbandono non sia esclusivamente di carattere morale non risolvibile con interventi di carattere economico e sociale,.