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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.26. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/06/2011  [ apri ]
1.26.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Al primo comma dell'articolo 803 del codice civile, le parole: «legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio» sono sostituite dalle seguenti: «al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio».
6-ter. Al primo comma dell'articolo 804 del codice civile, le parole: «discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale» sono sostituite dalle seguenti: «discendente, ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio».