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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.22. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/06/2011  [ apri ]
1.22.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 317-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «naturale» è sostituita dalle seguenti: «nato fuori del matrimonio»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato ai sensi di quanto disposto negli articoli da 155 a 155-sexies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della responsabilità genitoriale entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore».