stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.1.  nelle commissioni riunite I-XII in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2011  [ apri ]
6.1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro della gioventù, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio di cui all'articolo 4; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio di cui all'articolo 4.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2011  [ apri ]
6.1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro della gioventù, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio di cui all'articolo 4; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio di cui all'articolo 4.