stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.02.  nelle commissioni riunite I-XII in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/06/2010  [ apri ]
5.02.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni).

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro della Gioventù, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio di cui all'articolo 4; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio di cui all'articolo 4.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.