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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.03. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
8.03.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Benefici per i cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi).

1. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1 o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.
2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo 1 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.
3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.
5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.

Conseguentemente all'articolo 12, sostituire le parole: 500 milioni, con le seguenti: 550 milioni.