Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Benefici peri cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi).
1. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1 o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.
Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 550 milioni.