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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.14. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
7.14.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. La Provincia dell'Aquila ed i Comuni di cui all'articolo 1 possono ammettere alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche il personale non dirigenziale in servizio a qualunque titolo alla data del 6 aprile 2009, che consegua, alla data del 31 luglio 2010, tre anni di anzianità di servizio anche non continuativi, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18, comma 1-bis.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.