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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.18. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
6.18.

Al comma 1, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
g-bis) l'applicazione in sanatoria, tenuto conto del forte impatto sulle attività economiche del grave evento sismico, della normativa di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, su tutte le somme iscritte a ruolo a carico di persone fisiche e giuridiche, residenti o esercenti attività professionali ed economiche nei comuni del cratere alla data del 6 aprile 2009, anche al fine di scongiurare eventuali reati di usura. Le somme dovute ad Equitalia vengono calcolate al netto delle more e degli oneri accessori;
g-ter) l'agevolazione ad un più rapido accesso al credito di soggetti residenti nei Comuni del cratere ed in possesso alla data dell'evento sismico del 6 aprile 2009 dei requisiti di cui all'articolo 28 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, coerentemente con i principi di prevenzione del rischio di usura previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, consentendo la possibilità di richiedere la riabilitazione secondo quanto disposto dalla citata legge n. 108 del 1996 articolo 17 e seguenti nei termini ridotti nella misura del 50 per cento. I termini previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della giustizia del 9 agosto 2000, n. 316, sono anticipati ad anni 2 e mesi 6. La riduzione dei termini, di cui alla presente lettera deve riflettersi sulla permanenza della segnalazione delle infrazioni all'interno della Centrale di Allarme Interbancaria istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 da cui i nominativi interessati dovranno essere cancellati entro termini ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Parimenti, tutti i termini di permanenza dei dati all'interno delle banche dati informatiche previste dalla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, n. 8, recante il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300, sono ridotti nella misura del 50 per cento rispetto a quanto attualmente previsto;.