stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.15. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
6.15.

Al comma 1 dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
e-bis) a favore delle attività d'impresa o professionali i cui locali in regime di locazione siano stati distrutti o gravemente danneggiati dal sisma di cui al presente decreto e al fine di sostenere l'acquisto di nuovi locali, immobili o capannoni dove dette imprese o professioni possano stabilire la propria attività, sono disposti i finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 comma 3;
e-ter) in aggiunta a quanto disposto dalla precedente lettera, allo scopo di favorire il reperimento di locali, immobili o capannoni in regime di locazione per le imprese di cui alla lettera e-bis è prevista l'erogazione di un indennizzo di durata minima di un anno a far data dal 6 aprile 2009, da stabilire sentite le associazioni di categoria dei diversi settori d'impresa e professionali.

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 400 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
All'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «5,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate alfine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.