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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.05. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
6.05.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interpretazione autentica delle disposizioni applicabili alle sospensioni contributive concesse a seguito)
.

1. La sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi a seguito di calamità naturali, normativamente già disposta nei confronti dei soggetti residenti o aventi domicilio nei territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 avevano l'unico requisito, normativamente richiesto, della residenza anagrafica o della sede legale o della sede operativa, nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici stessi e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, a prescindere dall'attività svolta o assunta o modificata, antecedente o successivamente a quella data.
2. Il periodo di sospensione interessato, per tutte le regioni colpite da calamità naturale, è senza soluzione di continuità ed unico come unico è l'evento calamitoso e con e, con riferimento al Molise, esso va dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, termine ultimo stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera a) del decreto-legge n. 93 del 28 maggio 2008.
3. La restituzione avviene a cura degli stessi soggetti che si sono avvalsi della sospensione e, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituti d'imposta: deve essere previsto inoltre un unico sistema di restituzione, per tributi e contributi, così come rimodulato nel provvedimento in questione.
4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, abrogative delle altre precedenti e contrastanti, devono intendersi sospesi:
a) le restituzioni già iniziate;
b) le azioni di recupero bonario e coattivo comprese le cartelle esattoriali di pagamento già notificate;
c) per cessata materia del contendere i procedimenti giudiziari in corso.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dagli enti e istituti previdenziali in relazione a precedenti disposizioni che risultano abrogate.
6. Ai fini del computo dei contributi opera la medesima disciplina già vigente per il computo dei tributi sia in merito alla sospensione che in merito alla restituzione. A tal fine la definizione delle posizioni di coloro elle si sono avvalsi della sospensione è effettuata da parte degli enti ed istituti previdenziali.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo devono intendersi estese a tutte le ventidue aree colpite da calamità naturali di cui al comma 1, per le quali era stato adottato provvedimento di sospensione. Al fine di superare ogni ingiustificata disparità di trattamento anche con riferimento alle disposizioni riguardanti i dipendenti pubblici e statali».