Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari di cui ai comma 1 e assicurarne la gestione e la riorganizzazione nella fase dì emergenza; nonché per provvedere alla riparazione e al ripristino degli stessi e il recupero della loro piena funzionalità al termine del periodo di sospensione dei processi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30 milioni dì euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.