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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.45. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
4.45.

Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
9. È consentito l'utilizzo delle economie derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di cui al precedente comma, ovvero di altre operazioni già approvate alla data di adozione del presente decreto, per fronteggiare i danni che gli eventi sismici, di cui all'articolo 1, hanno arrecato al patrimonio ed al demanio della Provincia dell'Aquila e dei Comuni, di cui citato articolo l, indipendentemente dalla qualificazione tecnica degli interventi realizzati.
10 . È consentito, altresì, l'utilizzo delle citate economie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti di cui al precedente comma, in sede di variazione di bilancio, adottata ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ovvero di approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 193 del citato decreto.