stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.44. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
4.44.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono attribuiti ai Comuni di cui all'articolo 1, alle Province e alla regione Abruzzo, sulla base delle rispettive competenze attribuite dalla legislazione vigente. I predetti enti adotteranno i provvedimenti di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi. Con ordinanza di protezione civile da emanarsi entro il 30 settembre 2009, saranno disciplinate le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma relative alla ricostruzione.