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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.30. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
4.30.

Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 2009-2010, nelle zone colpite dagli eventi sismici è prevista:
a) la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turn-over;
c) la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

Alla realizzazione degli interventi finalizzati a recuperare, reperire e realizzare strutture idonee a garantire la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica, provvedono la Protezione Civile, attraverso la verifica dell'agibilità degli edifici scolastici e il Presidente della Provincia dell'Aquila, in qualità di Commissario delegato, di intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, attuando e definendo un piano straordinario di messa in sicurezza, di ristrutturazione e costruzione degli edifici, ricorrendo anche all'individuazione di strutture logistiche temporanee di prima emergenza.
Ai fini di cui al presente comma sono stanziati 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.