Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Istituzione di un Servizio geologico, sismico e dei suoli per microzonizzazione sismica).
1. In via sperimentale, al fine della mitigazione del rischio sismico e di formulazione di prescrizioni tecniche per le costruzioni, sia nei comuni colpiti dal sisma il 6 aprile 2009 che nel restante territorio regionale, la regione Abruzzo provvede all'istituzione di un «Servizio geologico, sismico e dei suoli» con la finalità di realizzare indagini di microzonizzazione sismica.
2. Nell'ambito delle prescrizioni e delle modalità indicate dal «Servizio geologico, sismico e dei suoli» di cui al comma 1, i comuni della regione Abruzzo provvedono ad eseguire la microzonizzazione sismica del proprio territorio.
3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.