Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, la regione provvede ad emanare direttive per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche la verifica della conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori oggetto di verifica.