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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.79. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
3.79.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Gli interventi di ricostruzione e riparazione sono attuati con l'adozione obbligatoria delle tecniche e dei criteri antisismici. Per il coordinamento e la migliore programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica dell'aprile 2009, il Governo e la regione utilizzano ove possibile l'intesa istituzionale di programma, anche al fine di assicurare la vigilanza amministrativa e contabile sugli interventi e le procedure attuale nonché di garantire efficienti e trasparenti condizioni di mercato.
A tal fine la regione predispone, secondo criteri omogenei e concordandolo con gli enti locali e le amministrazioni interessate, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone rurali e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali. I programmi di recupero e relativi piani finanziari devono comunque prevedere, nell'ambito della ricostruzione o recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, priorità per gli edifici scolastici e ospedalieri.