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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.59. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
3.59.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
l-bis) la concessione di indennizzi a favore della provincia dell'Aquila e dei Comuni di cui all'articolo l, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009. Detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, lo stanziamento relativo al fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 viene integrato, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 di un importo pari ad euro 50 milioni. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui alla presente lettera, da parte degli Enti locali beneficiari dei trasferimenti erariali di carattere aggiuntivo.

Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000

milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: «alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».