Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) per ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli di cui alla lettera a), la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al settanta per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione o la riparazione, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato.
Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»:
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento», con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4 secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento»;