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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
3.02.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi sui beni culturali e immobili con vincolo storico architettonico).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario delegato di cui all'articolo 1, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici della regione Abruzzo e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, la regione Abruzzo, d'intesa con il commissario delegato, i comuni interessati e sentita la Provincia dell'Aquila, salvo i casi di sua competenza per i quali è necessaria l'intesa, predispone un piano di interventi di ripristino, recupera e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispone, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi del comma 5 e di contributi di privati e di enti pubblici. Gli interventi riguardano anche gli immobili con vincolo storico architettonico di proprietà di privati ubicati nei centri storici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali.
3. Il soprintendente per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione della competente soprintendenza.
4. Ai fini del presente articolo e per permettere l'avvio della ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica del 6 aprile 2009, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dei beni e le attività culturali, con una dotazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante:
a) un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi;
b) l'aumento di 20 euro ogni mille litri delle aliquote di accisa, previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai seguenti prodotti:
1) benzina;
2) olio da gas o gasolio usato come carburante;
3) gas di petroli o liquefatti usati come carburante.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 1.