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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
3.01.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali).

1. Entro novanta giorni dalla legge di conversione del presente decreto, i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari relativi ai centri storici e ai centri e nuclei urbani e rurali colpiti dal sisma del 6 aprile.
2. I programmi e i piani di cui al comma 1, prevedono in maniera integrata:
a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive;
b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la regione si sostituisce al comune inadempiente.
4. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici.
5. La regione assicura l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alla provincia, valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse disponibili, stabilisce tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determina i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e successive modificazioni e integrazioni.
6. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.
7. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.
8. Il consorzio di cui al comma 6 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 7, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati stabiliti all'articolo 3.