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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.61. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
2.61.

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:
11-ter. Al fine di assicurare l'immediato riavvio delle attività produttive nei territori di cui all'articolo 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo i possono autorizzare la concessione ai soggetti titolari di attività di impresa di un contributo per danno lieve e verifica statica degli immobili ove svolgono attività produttiva, commerciale o professionale, nel limite massimo di 30.000 euro, previa presentazione di una apposita perizia tecnica giurata. Il presente contributo non è cumulabile con altre misure previste dal presente decreto, per le medesime finalità. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, saranno disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma.