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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.59. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
2.59.

Dopo il comma 11-bis, inserire i seguenti:
11-ter. I Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre occupazioni d'urgenza o eventuali requisizioni temporanee di immobili ai fini della localizzazione nelle medesime di strutture temporanee per ospitare uffici pubblici, scuole, attività terziarie, direzionali e culturali aventi sede in edifici dichiarati inagibili. Gli immobili suddetti, con apposita ordinanza, possono essere utilizzati anche in deroga temporanea alla loro destinazione d'uso.
11-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 11-bis, i Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, quali commissari delegati con i poteri e le procedure di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, possono disporre la realizzazione di strutture provvisorie.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni con le seguenti: 3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo e sostituire le parole da: a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse con le seguenti: alla disponibilità all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.