Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai fini di cui precedenti commi i pagamenti intercorrenti tra il committente e gli appaltatori e tra questi e gli affidatari, subaffidatari quando trattasi di Contraente Generale, e ogni qualsiasi sistema di affidamento a terzi, dovranno avvenire attraverso bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi.