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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.51. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
2.51.

Al comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente: I contraenti generali sono integrati da soggetti professionali, di comprovata esperienza, nella gestione di progetti di sviluppo finanziati da fondi istituzionali pubblici e privati, che garantiscono certezza dei tempi, qualità di esecuzione e responsabilità nei confronti degli interessi pubblici e privati. Nei raggruppamenti, associazioni temporanee e consorzi concorrenti devono comunque essere presenti imprese e soggetti professionali iscritti in albi e registri locali.
I dividendi derivanti dalle attività di fondi istituzionali, sotto il controllo della Banca d'Italia e della Consob, operanti per la ricostruzione dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non sono soggetti a tassazione. Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante:
Conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.