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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
13.01.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo straordinario per il consolidamento e il ripristino della funzionalità dei Presidio Ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila).

1. È costituito, presso l'ASL di L'Aquila, un fondo straordinario pari a 35 milioni di euro per il consolidamento e il ripristino della funzionalità dei Presidio Ospedaliero «San Salvatore» di L'Aquila.
2. Le risorse vengono rese disponibili:
a) con decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, utilizzando parte delle risorse oggetto di ricognizione effettuata con Decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2008, così come risultanti dalla Tabella di cui all'Allegato «A» del provvedimento in oggetto ed in deroga alle normative ed agli accordi tra Stato e Regioni, circa la ripartizione dei fondi statali di cui all'articolo 20 della legge 67 del 1988;

b) con decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, che dispone lo storno a favore del fondo del prelievo fiscale operato sui trattamenti economici dei medici residenti della regione Abruzzo, a favore dell'ONAOSI per il quinquennio 2010-2014;
c) con decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro dei Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, che dispone il prelievo di una quota del 50 per cento degli interessi maturati sul patrimonio liquido investito dell'ONAOSI, nel corso dell'esercizio di bilancio 2010.

3. Restano impregiudicati i diritti di assistenza da parte dell'ONAOSI per i soggetti di cui al comma 1, lettera b).
4. I decreti di cui alle lettere a), b) e c), sono emanati entro quindici giorni dalla conversione in legge dei presente decreto.
5. L'Azienda Sanitaria Locale di L'Aquila compie, entro i successivi quindici giorni, gli atti necessari all'inserimento del fondo straordinario nell'ambito del proprio bilancio di esercizio
6. L'utilizzo del fondo non è computato ai fini del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo.