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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.14. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
12.14.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di implementare l'offerta di prestazioni sanitarie della provincia de L'Aquila, stante lo stato di inagibilità del Presidio Ospedaliero «San Salvatore» de L'Aquila, le risorse statali di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, destinate agli interventi, di cui alla delibera del Consiglio regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002 e proposti dalla regione Abruzzo con nota del 22 febbraio 2008, localizzati nella provincia de L'Aquila e nei comuni delle altre province abruzzesi colpiti dal sisma e non ancora assegnate, sono messe a disposizione immediatamente e senza ulteriori formalità per l'esecuzione degli interventi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 15

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le norme di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2004 sono derogate, come pure possono essere derogate le procedure di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, così come integrato dall'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008. I compiti di monitoraggio sugli interventi sono attribuiti al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, nominato con delibera del Consiglio dei ministri in data 11 settembre 2008. Tali compiti entrano a far parte delle azioni di cui al dispositivo della delibera del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 69/6 del 26 giugno 2002.