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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
12.02.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni a favore del volontariato).

1. Per l'anno 2009, in alternativa all'applicazione della procedura prevista ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 e del comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, ai datori di lavoro, previa comunicazione degli stessi al Dipartimento della protezione civile, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari all'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 9 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.