Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni a favore del volontariato).
1. In alternativa all'applicazione della procedura prevista ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 e del comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, ai datori di lavoro, previa comunicazione degli stessi al Dipartimento della protezione civile, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari all'equivalente degli emolumenti versati a1 lavoratore legittimamente impegnato come volontario. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 9 milioni di curo per gli anni 2009, 2010 e 2011, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.