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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.22. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
10.22.

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:
5-ter. Al fine di favorire la permanenza dei giovani in agricoltura, in deroga all'articolo 13, comma 4, del Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1974, è consentita per la sola regione Abruzzo la possibilità di finanziare anche gli insediamenti dei giovani agricoltori avvenuti dal 1o gennaio 2007 a seguito della presentazione della preadesione al P.S.R. 2007-2013.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma i dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate ai fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.