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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.18. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
10.18.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per gli anni dal 2009 al 2013 non sono soggette all'imposta sul reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le iniziative imprenditoriali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, i cui impianti produttivi sono insediati nei medesimi territori. L'esenzione di cui al presente comma ha la durata di cinque periodi d'imposta, prorogabili di altri cinque in presenza di nuovi investimenti che garantiscano altresì un incremento occupazionale. La presente disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.
3-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 3-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
3-quater. Decorso il periodo agevolativi previsto dal comma 3-bis e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, il Governo individua, d'intesa con la regione Abruzzo e nel rispetto delle disposizioni comunitarie, ulteriori modalità agevolative, idonee a riequilibrare il differenziale compendio tra le aree indicate al comma 3-bis e la media nazionale e consistenti nell'individuazione, in favore dei soggetti agevolati, di un'area del reddito d'impresa esente da imposta.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».