Al comma 1-ter, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al comma 1-quater sostituire le parole: nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: nella provincia dell'Aquila e nei comuni di cui all'articolo 1.
Conseguentemente:
a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni e nei limiti della disponibilità del fondo» e sostituire le parole da: «a 400 milioni di euro a valere sulle risorse» con le seguenti: alla disponibilità»;
b) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».