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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
10.02.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure per il settore turistico).

1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:
a) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;
b) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;
c) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatte definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296 del 2006;
d) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;
e) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;
f) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni;
g) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;
i) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Al fine di agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dal sisma e per consentire la ripresa delle attività economiche e favorire il rilancio del settore turistico è sospesa nella Regione Abruzzo, fino al 30 settembre 2009, la riscossione «dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 300.000 euro di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul «Fondo Per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.