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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2468

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/06/2009  [ apri ]
1.01.

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

Art. 1-ter.
(Rendicontazione della gestione commissariale).

1. Ai fini della trasparenza nella gestione delle risorse allocate attraverso il presente decreto e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il Commissario delegato è tenuto a rendi contare entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio ed al termine della sua gestione, tutte le entrate e le spese riguardanti gli interventi delegati, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il rendiconto reca altresì un'illustrazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo, con l'indicazione della relativa scadenza.
2. Nell'ambito dei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal Commissario ad uno o più soggetti attuatoci.
3. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragioneria territoriale competente e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il rendiconto di fine gestione è altresì trasmesso alle Camere ai fini della valutazione da parte delle Commissioni parlamentari competenti.